Requisiti per i nuovi apparecchi di riscaldamento per singoli locali
Ordinanza sui requisiti di efficienza energetica (OEEne, RS 730.02)
Dal 1° gennaio 2024, gli apparecchi di riscaldamento per singoli locali1 venduti in Svizzera saranno soggetti a requisiti ambientali più severi.
Tre regolamenti2 dell’UE, che la Svizzera ha adottato nell’ordinanza sui requisiti di efficienza energetica (OEEne, RS 730.02), prevedono la progettazione ecologica e l’etichettatura energetica degli apparecchi di riscaldamento per singoli locali1. L’elenco seguente mostra le disposizioni in vigore e i requisiti più severi applicabili a questi apparecchi in Svizzera.
Quali prodotti sono interessati?
Sono interessati tutti gli apparecchi di riscaldamento elettrici che garantiscono un certo livello di temperatura confortevole per le persone in ambienti chiusi.
Ad esempio:
- Riscaldamenti elettrici a pavimento
- Radiatori a infrarossi
- Apparecchi radianti a infrarossi per interni
- Riscaldamenti per stanze da bagno
- Accumulatori
- Convettori
- Termoventilatori
- Radiatori a riscaldamento rapido
Quali prodotti non sono interessati?
In pratica, gli apparecchi di riscaldamento per singoli locali1 che non sono destinati a creare o mantenere un livello di temperatura confortevole per le persone all’interno dei locali.
Ad esempio:
- Apparecchi di riscaldamento per singoli locali1 per uso esterno
- Riscaldamenti per la protezione dal gelo
- Riscaldamenti per panche di chiesa
- Prodotti per il riscaldamento dell’aria
- Stufe per saune
- Apparecchiature «slave»
- Apparecchi di riscaldamento per singoli locali1 per uso domestico > 50kW
- Apparecchi di riscaldamento per singoli locali1 per uso commerciale > 120kW
Efficienza energetica
Il fattore di utilizzo annuale del riscaldamento (ŋs) in percentuale è determinante per la valutazione dell’efficienza energetica degli apparecchi di riscaldamento per singoli locali1. Si riferisce al fattore di utilizzo annuale del riscaldamento in modalità operativa (ŋs,on) e ai fattori di correzione (F).
Gli apparecchi di riscaldamento per singoli locali1 possono essere immessi sul mercato, venduti oppure offerti, solo con il raggiungimento dei seguenti valori di efficienza annuale per il riscaldamento degli ambienti:
Valido dal | 1.1.2018 | 1.1.2022 | 1.1.2024 |
Rimovibile | 36% | 36% | 39% |
Fisso | 34/38% | 34/38% | 39% |
Ad accumulazione | 38,5% | 38,5% | 39% |
A pavimento | 38% | 38% | 39% |
Radiatore con elementi luminosi | 31/38% | 31/38% | 39% |
Nuovi requisiti dal 2024
A partire dal 1° gennaio 2024, i requisiti di efficienza energetica saranno più severi in Svizzera: d’ora in poi potranno essere prodotti o importati solo apparecchi di riscaldamento elettrici per singoli locali1 con un’efficienza di riscaldamento annuale di almeno il 39%. Per soddisfare questo requisito, le varie categorie di apparecchi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Rimovibile
| O
oppure
|
Fisso
|
|
Ad accumulazione
|
|
A pavimento
|
|
Radiatore con elementi luminosi
| O
oppure
|
La liquidazione (ad esempio la fornitura e l’offerta) delle scorte immagazzinate in Svizzera è autorizzata al massimo fino al 31 dicembre 2024.
1 Per «apparecchi di riscaldamento per singoli locali (apparecchio autonomo, non collegato ad un impianto centralizzato)» s’intende un apparecchio per il riscaldamento di ambienti che emette calore mediante trasferimento diretto di calore, o mediante trasferimento diretto di calore in combinazione con il trasferimento di calore a un mezzo fluido al fine di raggiungere e mantenere un livello di temperatura specifico che sia confortevole per le persone all’interno di uno spazio chiuso in cui si trova il prodotto.
2 Regolamento (UE) 2015/1188 della commissione del 28 aprile 2015, regolamento (UE) 2015/1185 della commissione del 24 aprile 2015 e regolamento delegato (UE) 2015/1186 della commissione del 24 aprile 2015.